top of page

RIFLESSIONI SUL DDL ZAN

  • Lucia Di Vito
  • 23 mag 2021
  • Tempo di lettura: 3 min

Nelle ultime settimane abbiamo sentito ancor più parlare del ddl Zan, la proposta di legge che prevede l’introduzione nel nostro ordinamento di misure di contrasto alla discriminazione e alla violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità. Approvato in prima lettura dalla Camera nell’ottobre scorso, passato all’esame della Commissione Giustizia del Senato, resta per molti mesi bloccato anche per via della contrarietà di alcuni esponenti di Lega e di Fratelli d’Italia, appoggiati da una parte del mondo cattolico. Il contenuto di questa proposta di legge ha perciò aspramente diviso il mondo politico e l’opinione pubblica tra chi ritiene che sia una legge inutile e liberticida e chi, al contrario, crede fermamente nella sua immediata necessità. Con il ddl Zan si prevede, in primo luogo, un intervento di carattere repressivo, attraverso l’integrazione degli articoli 604 bis e 604 ter del codice penale poiché, al momento, le norme contenute in questi articoli riguardano solamente i reati commessi con le finalità di discriminazione etnica, razziale o religiosa. Il ddl Zan si propone invece di ampliare la portata normativa, estendendo la tutela anche al sesso, al genere, all’orientamento sessuale, all’identità di genere e alla disabilità. Convinti che la sanzione non sia mai, da sola, l’unica soluzione possibile, la proposta legislativa prevede poi un intervento dal contenuto preventivo, che mira a diffondere la cultura della tolleranza introducendo misure di carattere propositivo finalizzate appunto ad incentivare l’uguaglianza e ad assistere le vittime. Tra queste, l’istituzione di centri anti violenza e di una giornata nazionale contro l’omotransfobia. Chi è contrario al ddl Zan, tra le sue argomentazioni fa rientrare la preoccupazione che questo possa limitare la libertà di espressione, come potrebbe accadere nel caso in cui qualcuno sostenesse legittimamente la famiglia tradizionale o si dichiarasse contrario alle unioni civili. A tal proposito bisogna innanzitutto evidenziare che, se mai questi dubbi di costituzionalità avessero realmente fondamento, essi dovrebbero riguardare anche le disposizioni già in vigore che condannano i discorsi d’odio fondati sulla razza, sull’etnia e sulla religione. È importante ricordare quindi come la stessa libertà di espressione non sia incondizionata e assoluta in quanto bisogna comunque bilanciare il suo esercizio alla tutela di altri diritti e altre libertà dello stesso grado che presuppongono appunto il rispetto della dignità umana. Bisogna inoltre tener presente che, per prevenire ogni dubbio, nell’articolo 4 del testo del ddl Zan è stata inserita una clausola di salvaguardia delle opinioni che prevede che “siano fatte salve la libertà di espressione di convincimento o opinioni nonché condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti.” Altro errato convincimento è quello secondo cui il ddl Zan possa discriminare gli eterosessuali a favore invece delle altre persone a cui il disegno di legge fa riferimento in alcuni passaggi. In merito a questo occorre ribadire che l’unico articolo in cui si parla di omofobia, lesbofobia, bifobia e transfobia è l’articolo 7, in riferimento all’introduzione della giornata nazionale contro l’odio nei confronti delle categorie sopra elencate. In tutti gli altri articoli, soprattutto in quelli in cui si parla di inasprimento delle pene, si fa invece riferimento generalmente all’orientamento sessuale includendo così tutti gli orientamenti sessuali. In questo modo quindi, se paradossalmente una persona venisse aggredita per il suo essere eterosessuale, riceverebbe la stessa tutela riservata ad un omosessuale. Questo dovrebbe far capire in maniera ancor più chiara quello che è lo spirito di questa legge: il suo scopo non è perciò quello di punire chi si limita a pensarla in maniera differente, favorire alcune persone rispetto ad altre o togliere e negare diritti già esistenti. L’intenzione, al contrario, è quella di riconoscere che le discriminazioni sono tutte pericolose e condannabili in pari misura e, partendo dal presupposto che alcune forme di odio sono realmente presenti nel nostro Pease, essere convinti e soprattutto convincere che ogni diritto in più sia sempre sacrosanto. La necessità di introdurre nel nostro ordinamento giuridico una normativa speciale trova fondamento anche nel fatto che l’Italia sia tra i pochi paesi dell’Unione Europea a non avere adottato una normativa per contrastare l’odio omolesbobitransfobico.

Convinta dell’importanza di questa legge, credo che essa possa agire sulla coscienza collettiva ed è perciò anche necessario che alcuni comportamenti siano qualificati come reati affinché vengano percepiti come lesivi e ingiusti. In conclusione, non finirò mai di ribadire quanto, come sempre, alla base di tutto si trovino la sensibilizzazione e l’educazione al rispetto di ogni persona, della sua dignità e della sua libertà e un briciolo di empatia che non guasta mai!

Post recenti

Mostra tutti
INTERNET , DIAMOGLI UNA REGOLATA

Dalla libertà di pensiero alla necessità di regolamentare l’uso di Internet e dei social network La liberà di manifestazione del pensiero...

 
 
 
PRIDE MONTH

Ogni anno a giugno, le strade si riempiono di arcobaleni. Giugno è infatti il mese del Gay Pride, conosciuto a livello internazionale...

 
 
 
GIUSTIZIA E LEGALITÀ

Il 9 maggio si celebra il giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, istituito con la...

 
 
 

Comentarios


bottom of page