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PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: COME FUNZIONA LA SUA ELEZIONE?

  • unionepopolare2020
  • 27 gen 2022
  • Tempo di lettura: 3 min

La disciplina che regola l’elezione del Presidente della Repubblica è contenuta nella Parte II, Titolo II della Costituzione negli artt. 83, 84 e 85, ed è probabilmente il compito più alto ed importante che il Parlamento in seduta comune è chiamato a svolgere.

La procedura prescritta dalla Costituzione prevede che trenta giorni prima della scadenza del mandato del Presidente della Repubblica in carica il Presidente della Camera dei deputati convochi il Parlamento in seduta comune integrato da tre delegati regionali per ogni regione con l’eccezione della Valle d’Aosta che ne ha uno solamente.

La convocazione rappresenta il primo atto del procedimento di elezione ed è volta convocare il collegio elettorale che avrà il compito di riunirsi per eleggere il nuovo Capo dello Stato.

La ripartizione dei titolari aventi il diritto di eleggere il Capo dello Stato per le elezioni del 24 gennaio 2022 è la seguente: 315 senatori, 6 senatori a vita, 630 deputati, 58 delegati regionali; per un totale di 1.009 elettori.

La presenza dei delegati regionali continua a rappresentare un tema complesso e non risolto della elezione presidenziale; oggetto di acceso dibattito in sede di Assemblea costituente, ancora oggi suscita dubbi ed interpretazioni contrastanti da parte della dottrina.

Tuttavia, va detto, che sul piano pratico la presenza dei delegati regionali non ha mai davvero avuto incidenza per l’elezione del presidente essendo il loro numero molto esiguo.

Circa le modalità della votazione la carta costituzionale precisa che essa deve avvenire a scrutinio segreto e prevede maggioranze particolarmente qualificate per giungere alla elezione, due terzi dei membri dell’assemblea nei primi due turni, pari a 673 voti, e la maggioranza assoluta dal terzo in avanti pari a 505 voti.

La segretezza è una forma di garanzia che permette al Presidente che verrà eletto di non dover dipendere o rendere conto a questa o a quella forza politica o area politica.

Non solo, la segretezza è anche un diritto che garantisce la libertà di voto degli elettori ma anche un loro preciso dovere, a tal riguardo si ricorda che nel corso dell’elezione del 1962 la nona votazione venne annullata perché il senatore democristiano Azara per esprimere la sua preferenza si era servito di una scheda già compilata da altro votante.

Nel corso delle 14 precedenti elezioni solamente De Nicola (gennaio-maggio 1948), primo Capo dello Stato della Repubblica italiana, Cossiga (1985) e Ciampi (1999) sono stati eletti al primo scrutinio, nonché gli unici eletti con la maggioranza dei due terzi; le elezioni di Einaudi (1948), Gronchi (1955), Napolitano (2006) e Mattarella (2015) sono avvenute al quarto scrutinio.

Negli altri casi c’è stato bisogno di un numero maggiore di tornate per eleggere il nuovo

inquilino del Quirinale: per la seconda elezione di Napolitano (2013) sono occorse 6 votazioni, 9 per eleggere Segni (1962),

16 per Scalfato (1992) e Pertini (1978), 21 per Saragat (1964) e ben 23 per eleggere Leone (1971) la cui elezione è, attualmente, quella che ha richiesto maggiori passaggi.

Leone è anche il presidente su cui vi è stata minore convergenza di voti essendo stato eletto con appena il 51,4% delle preferenze, all’opposto, Pertini è il Presidente che ha aggregato maggiormente, pur essendo stato eletto dopo numerose tornate, ottenne l’82,3% delle preferenze.

Non ci sono limitazioni per essere eletti Presidenti della repubblica, a riguardo si richiede solamente che colui che venga eletto goda dei diritti politici e civili e che abbia compiuto i 50 anni di età.

La ragione del primo requisito è evidente, in ogni caso sono queste caratteristiche richiesti per tutti funzionari pubblici; la ragione del secondo requisito è ispirata all’esigenza che vuole il Capo dello Stato dotato di particolare saggezza, prudenza ed autorevolezza.

La carica, invece, è assolutamente restrittiva poiché il presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica o privata od esercizio professionale.

L’incompatibilità è così stringente che se l’eletto esercitava cariche di qualsiasi genere vi decade, mentre se svolgeva una professione ne viene sospeso.

Collaterale alla procedura di elezione vi è poi il giuramento, disciplinato ai sensi del’art. 91 Cost., prevede che il Presidente della Repubblica una volta dichiarato eletto, prima di assumere le sue funzioni, deve giurare dinanzi al Parlamento in seduta comune fedeltà alla Repubblica e osservanza della Costituzione.






Bibliografia

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C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, Tomo II, Cedam, Padova, 1975, p. 526-529.

M. Mazziotti Di Celso, G.M. Salerno, Manuale di diritto costituzionale, Cedam, Padova, 2007, p. 354-356.



L. Paladin, Presidente della Repubblica, in Enciclopedia del diritto, Giuffré, Varese, 1986, p. 173-178.


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